dagli aderenti ASSOVISUAL,
LA PRIMA Associazione Italiana
di Visual Merchandising nata nel 2000, ecco
CODICE DEONTOLOGICO di COMPORTAMENTO
Visual Merchandiser e Vetrinisti aderenti
L’AssoVisual ha predisposto e propone alla discussione il presente Codice di comportamento allo scopo di promuovere un elevato livello di etica professionale tra i suoi associati impegnati nel campo della vetrinistica ed in altre attività attinenti,in generale, all’intero settore del visual merchandising. Le norme del presente Codice forniscono agli Associati (Visual Merchandiser e Vetrinisti) una serie di precise regole di comportamento improntate alla diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza e correttezza, obblighi che caratterizzano una prestazione professionale di elevato profilo. Lo scopo di queste norme è quello di responsabilizzare gli associati AssoVisual, i committenti e tutti coloro che a diverso titolo sono impegnati, in modo diretto od indiretto, in azioni di marketing visivo a comportamenti adeguati al mantenimento di un’immagine per l’ AssoVisual e per i suoi aderenti di massima responsabilità e competenza professionale. Definizioni. - Il termine Visual Merchandiser individua un profilo professionale superiore con capacità di ideare e realizzare interventi di marketing visivo complessi. E’ “l’ingegnere” della vetrinistica, posizione autonoma o aziendale conseguita dopo avere seguito corsi di specializzazione e con cinque anni di esperienza. - Il termine Progettista Vetrinista identifica la figura professionale che (in modo autonomo come singolo professionista, come organizzazione, come dipendente aziendale) garantisce la valorizzazione del prodotto/marchio attraverso l’allestimento di vetrine, interventi espositivi all’interno del punto di vendita, azioni di marketing visivo. Ha conseguito il diploma di Vetrinista dopo avere seguito almeno un corso base. - Il termine Committente si riferisce a titolari di negozi, di grandi superfici di vendita, di altre strutture commerciali/industriali che richiedono interventi di comunicazione visiva. - Il termine Servizio Vetrinistico o di Visual Merchandising riguarda ogni realizzazione di comunicazione visiva sviluppata all’interno o fuori di un punto di vendita allo scopo di attirare l’attenzione del consumatore e di indurlo all’acquisto. Il Servizio viene prestato dall’Associato direttamente o da una sua organizzazione a favore del Committente in cambio di un corrispettivo. Per consumatore si deve intendere ogni persona, famiglia, complesso di consumatori alle quali si rivolge un’azione di Visual Merchandising.
PARTE A A.RAPPORTI TRA ASSOCIATO E COMMITTENZA. Articolo1 - Correttezza commerciale ed etica professionale. Gli Associati si impegnano a svolgere la propria attività professionale nel rispetto delle esigenze e delle aspettative del Committente attenendosi ai principi della correttezza commerciale ed etica professionale. L’Associato dovrà sempre rispettare il Committente ed i suoi collaboratori e vale, naturalmente, la condizione di reciprocità. Dovrà comprendere e seguire in modo corretto e preciso la filosofia commerciale, la politica distributiva e pubblicitaria in modo coerente con il posizionamento dell’azienda marca/prodotto sul mercato. Per la più corretta esecuzione del Servizio il Committente deve fornire al Visual Merchandising un briefing completo ed esauriente. Articolo 2 - Segreto professionale. L’Associato è tenuto al segreto professionale. Riguarda tutte le informazioni e notizie sulla attività del Committente venute a conoscenza dell’Associato durante la sua prestazione di servizio. Articolo 3 - Forma dell’incarico. Preferibilmente l’incarico, quando si tratti di interventi continuativi e di una certa rilevanza, dovrà essere richiesto al Committente in forma scritta, anche a mezzo fax. Una tale forma è richiesta per agevolare l’intervento della Associazione Italiana Visual Merchandiser nella tutela dell’operato dei suoi associati. Articolo 4 - Esecuzione dell’incarico. Gli allestimenti richiesti vengono realizzati dall’Associato con la massima cura e professionalità nel rispetto dei tempi e delle modalità richieste. L’Associato è tenuto a operare nei limiti di budget reciprocamente fissati con il Committente, a chiedere l’autorizzazione per eventuali spese non in bilancio, a produrre giustificativi per possibili extra-costi. Documentazione sulle realizzazioni fatte potranno essere fornite al committente su richiesta e fatturate a parte. Articolo 5 - Diritto di esclusiva. L’Associato non puo’ utilizzare una creatività utilizzata per un committente e proporla tale e quale nella realizzazione di una campagna vetrinistica destinata ad un’organizzazione distributiva concorrente. Eventuali diritti di esclusiva devono avere forma scritta e durata determinata. Articolo 6 - Identificazione. Visual Merchandiser,/ progettista Vetrinista, associato alla AssoVisual, è munito di apposita tessera di riconoscimento che deve essere mostrata ai Clienti potenziali ed effettivi per facilitare l’identificazione.
PARTE B B.RAPPORTI TRA ASSOCIATO E CONSUMATORI. Articolo 7 - Chiarezza e onestà di proposta. Allestimenti ed interventi di promozione visiva nei confronti del Consumatore devono essere basati sul principio che la pubblicità, come sancito dal Codice di autodisciplina pubblicitaria, deve essere onesta, veritiera e corretta. Articolo 8 - Immagine della pubblicità. L’associato deve evitare ogni forma di intervento che possa presso il Consumatore e presso il Committente screditare,in generale, l’intera attività pubblicitaria. Articolo 9 - Forme imitative. Si devono evitare forme promo/pubblicitarie che inducono alla violenza, alla volgarità, all’indecenza come pure quelle che comportano offesa alla convinzioni morali, civili, religiose e alla dignità delle persone. Particolare attenzione dovrà essere posta negli allestimenti dedicati a bambini ed adolescenti. No alla imitazione pubblicitaria se puo’ creare confusione e allo sfruttamento del nome, del marchio e notorietà altrui. Ugualmente da evitare sono iniziative di comunicazione che possano comportare plagio, denigrazione delle attività, imprese altrui. PARTE C C.RAPPORTI TRA GLI ASSOCIATI Articolo 11 - Spirito di competizione. Gli Associati sono tenuti tra loro e nei confronti della AssoVisual, ad un comportamento improntato a grande collaborazione per la difesa degli interessi dell’intera categoria, del mercato, della Committenza e dei consumatori. E’ ammesso un atteggiamento di leale concorrenza. Uno spirito di sana competizione comporta infatti uno stimolo al miglioramento professionale ed alla elevazione dell’intera categoria. Articolo 12 - La denigrazione. L’Associato deve evitare qualsiasi forma denigratoria, diretta o indiretta, sia nei confronti della AssoVisual sia nei riguardi della attività professionale degli altri associati / associazioni. L’immagine dell’Associazione è un bene collettivo da salvaguardare con un comportamento responsabile e coerente. Articolo 13 - Solidarietà sociale Gli Associati si impegnano a consultarsi preventivamente per azioni che possano avere influenza con l’attività di altri Associati. Nel caso di impossibilità di soluzione tra le parti spetta alla AssoVisual, con il suo Consiglio Direttivo,l’ intervento arbitrale. PARTE D D.APPLICAZIONI DEL CODICE E SANZIONI. Articolo 14 - Le inadempienze L’osservanza del presente Codice di comportamento professionale è un preciso dovere di ogni associato AssoVisual. Il Consiglio Direttivo è delegato ad esercitare un controllo sugli Associati per verificare il rispetto delle norme indicate. In caso di inadempienza al Consiglio Direttivo compete l’avviamento di un’indagine disciplinare su uno o piu’ Associati quando sia giunta una circostanziata informazione in merito al mancato rispetto delle norme contenute nel Codice. Articolo 15 - Le sanzioni. La non osservanza anche di una sola norma inclusa nel Codice di Comportamento comporta da parte del Consiglio Direttivo un immediato richiamo scritto. Per le situazioni di persistenza in comportamenti vietati e per infrazioni ritenute dal Consiglio Direttivo particolarmente gravi lo stesso Consiglio puo’ deliberare l’esclusione dell’Associato con comunicazione pubblicata. Articolo 16 - Redazione e revisione del Codice Il presente Codice è un’emanazione del Consiglio Direttivo e, per mutate esigenze associative, puo’ essere modificato a semplice maggioranza anche in punti fondamentali. Le modifiche diventano efficaci dopo ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati
(agg.10-06-2023) C.D.A.P